Art. 1.
(Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego).

      1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati di lunga durata, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito e deduzioni dal reddito imponibile.
      2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e con regolamenti regionali, nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono adottate nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, di tutela della concorrenza e di perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

 

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